Art. 4.
(Limiti di età).

      1. Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo

 

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30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. È comunque facoltà del dirigente di permanere, a domanda, in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il collegio di direzione dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera competente, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, può disporre, a tali fini, un preventivo esame di idoneità con riferimento alla specifica funzione svolta.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fermi restando il rispettivo stato giuridico e i diritti acquisiti, anche ai medici e al personale sanitario universitario, ai professori universitari ordinari e associati e ai ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto da accordi tra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.